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Con la circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, l’Inps fornisce istruzioni riguardo alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, riferita all’anno 2019 e seguenti, per i lavoratori collocati in aspettativa o in distacco in quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali. L’Istituto precisa che in entrambe le fattispecie – aspettativa e distacco sindacale – la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale) e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.

La domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva va inoltrata dall’Organizzazione sindacale in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte dell’Istituto e comunque nella considerazione del termine previsto per il relativo versamento (fissato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.lgs n. 564/1996 entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3, ossia entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale). Tuttavia, qualora il provvedimento autorizzatorio venga notificato all’Organizzazione sindacale successivamente al prescritto 30 settembre, il versamento della contribuzione aggiuntiva – precisa l’Inps – dovrà essere effettuato entro il successivo termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica.